Agenzia delle Entrate e Redditometro
Uno spauracchio per il contribuente onesto o una leva per responsabilizzare gli evasori?
Abbiamo chiesto all'avvocato Fabrizio Luches, Funzionario della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, nonchè pubblicista su riviste specializzate del "Sole 24 Ore", grande esperto in materia amministrativa e fiscale, di stendere alcune valutazioni in merito a tale complessa materia, avendo cura di sottolineare, in particolare, l'aspetto relativo all'obbligo, che per questo strumento ricade sul contribuente, di dimostrare la congruità delle spese rispetto il reddito dichiarato.
Lo ringraziamo per la disponibilità.
LA QUERELLE SUL
REDDITOMETRO E L’ONERE GRAVANTE SUL CONTRIBUENTE
Risale al 4 gennaio scorso la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del DM 24.12.2012 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze
ha individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità
contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione
sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Il decreto precisa che
per elemento indicativo di capacità contributiva deve intendersi la spesa
sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il
relativo mantenimento, il cui elenco è contenuto nell’allegato A (diviso in 11
categorie di spesa: alimentari e abbigliamento; mobili ed elettrodomestici;
combustibili ed energia; trasporti; comunicazioni telefoniche; casa;
istruzione; tempo libero, cultura e giochi; sanità; investimenti; altri beni e
servizi).
Va precisato che l’istituto non è di recente introduzione,
trovando previsione normativa sin dal 1991 nel comma 5 dell’art. 38 DPR 29.09.1973
n. 600 (poi modificato dalla legge 248/2005 e da ultimo dalla legge 122/2010)
che, in materia di accertamento redditometrico, prevede la possibilità di fondare
la determinazione della capacità contributiva sul contenuto induttivo
individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti,
differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale
di appartenenza. In tale caso la norma fa sempre salva per il contribuente la
prova contraria prevista in materia di accertamento sintetico (cioè la
determinazione del reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese
di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta di cui al comma 4
dell’art. 38 cit.): spetta quindi al contribuente dimostrare che il
finanziamento della spesa sostenuta è avvenuto con redditi diversi da quelli
posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
formazione della base imponibile.
L’aspetto dell’istituto che ha suscitato maggiore perplessità è,
oltre il suo ampio raggio di applicazione (tenuto conto che colpisce tutti i contribuenti
persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili), il fondarsi su presunzioni
semplici, purchè ovviamente siano “gravi, precise e concordanti”.
Sul punto è bene segnalare che recentemente la Sezione tributaria
della Suprema Corte ha chiarito che le presunzioni semplici costituiscono una
prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche
in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento,
nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di
scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti
più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, non
occorrendo l'acquisizione, a conforto, di ulteriori elementi presuntivi o
probatori desunti dall'esame della documentazione contabile o bancaria del
contribuente, in quanto, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova
presuntiva, non vi è necessità di ricercarne altri o di assumere ulteriori
fonti di prova (cfr. Cass. Civ., sez. trib., 06.06.2012, n. 9108).
Inoltre, sempre in tema di elementi sulla cui base determinare
induttivamente il reddito da quello posseduto, la Suprema Corte ha aggiunto che
l'ufficio finanziario è sempre legittimato ad applicare le presunzioni semplici
per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a quello ignoto, senza
che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale
potere, una violazione del principio costituzionale della capacità
contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione.
L’Autorità giudiziaria è giunta a tale conclusione proprio per la
circostanza che è sempre consentita, anche se a carico del contribuente, la
prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità
patrimoniale, essendo questa meramente apparente (il caso di specie infatti ha
visto cassata la sentenza di merito che, dopo avere ritenuto legittimo il
ricorso al metodo di accertamento sintetico, sulla base dei dati ricavati dalla
compravendita immobiliare conclusa dal contribuente, aveva omesso di esaminare
gli elementi, offerti dal contribuente, sottesi a dimostrare la provenienza
delle risorse finanziarie utilizzate per la conclusa compravendita immobiliare,
dissimulante una donazione ed in ipotesi, idonei a giustificare l'investimento
patrimoniale effettuato; Cass. Civ., sez. VI, 17.10.2012, n. 17805).
Avv. Fabrizio Luches
L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo (procedura ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno il 20% quello dichiarato) ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti (commercialisti, legali, funzionari CAF, ecc. muniti di specifica procura; cfr. art. 63 DPR 600/73 in materia di rappresentanza e assistenza dei contribuenti) per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
In tale sede è opportuno che il contribuente giustifichi le voci di spesa accertate ad esempio con redditi esenti (es. Bot, Cct) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. depositi bancari), ovvero derivanti da eredità, donazioni, vincite o risarcimenti patrimoniali.
Successivamente, l’ufficio ha l’obbligo di avviare il procedimento di accertamento con adesione invitando il contribuente nelle forme previste dall'art. 5 D.Lgs. 218/1997. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In caso contrario il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme accertate.
Ovviamente, avverso tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria individuati nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 il contribuente, entro 60 giorni dalla loro notifica, può sempre presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale."
Avv. Fabrizio Luches
In tale sede è opportuno che il contribuente giustifichi le voci di spesa accertate ad esempio con redditi esenti (es. Bot, Cct) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (es. depositi bancari), ovvero derivanti da eredità, donazioni, vincite o risarcimenti patrimoniali.
Successivamente, l’ufficio ha l’obbligo di avviare il procedimento di accertamento con adesione invitando il contribuente nelle forme previste dall'art. 5 D.Lgs. 218/1997. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In caso contrario il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme accertate.
Ovviamente, avverso tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria individuati nell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 il contribuente, entro 60 giorni dalla loro notifica, può sempre presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale."
Avv. Fabrizio Luches
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